TRUFFA False lettere Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con apposito comunicato stampa del 02/03/2017, rende noto che stanno arrivando via mail, ad ignari contribuenti, false comunicazioni con intestazione dell’Agenzia delle Entrate con le quali vengono richiesti pagamenti di imposte arretrate e minacciando che, in caso di mancato pagamento, la somma verrà prelevata forzatamente sul conto corrente a descrizione del quale viene allegato un file.

SI TRATTA DI UNA TRUFFA ED IL FILE NON VA APERTO

La mail va ignorata e immediatamente cancellata.

Si invita a prestare la massima attenzione.

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ROTTAMAZIONE DEI RUOLI EQUITALIA

Con la presente si vogliono informare tutti i clienti dello studio che l’art. 6 del D.L. n. 193/2016, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017”, ha introdotto la Definizione Agevolata delle somme iscritte a ruolo (ROTTAMAZIONE DEI RUOLI). Questa normativa consente al soggetto interessato l’estinzione del debito evitando di corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora incluse nel ruolo e versando, quindi, solo ed esclusivamente l’imposta dovuta originariamente.

I ruoli ammessi alla rottamazione sono quelli consegnati ad Equitalia, dai rispettivi Enti impositori, dal 2000 fino a tutto il 2016, non saranno quindi rottamabili i ruoli presi in carico da Equitalia a partire del 2017.

I debiti sanabili sono tutti quelli fiscali e previdenziali (IVA, IRPEF, IRES, IRAP, INPS, ICI/IMU, ECC.) purché l’Ente impositore si sia avvalso di Equitalia per la sua riscossione.

Per poter accedere alla procedura di rottamazione sarà necessario presentare all’Agente della Riscossione una specifica domanda con il modello DA1 entro la data del 31/03/2017. A tutti i soggetti che avranno presentato la predetta domanda, entro la successiva data del 31/05/2017 Equitalia dovrà rispondere con una comunicazione attraverso la quale sarà indicata la somma dovuta, insieme ai relativi bollettini con le date di scadenza dei pagamenti. In caso di pagamento in un’unica rata la scadenza è fissata nel mese di luglio 2017, in caso di pagamento rateale le scadenze saranno le seguenti:

  • 1° rata a luglio 2017 (24% del dovuto);
  • 2° rata a settembre 2017 (23% del dovuto);
  • 3° rata a novembre 2017 (23% del dovuto);
  • 4° rata ad aprile 2018 (15% del dovuto);
  • 5° rata a settembre 2018 (15% del dovuto).

Nel caso in cui il contribuente avesse più ruoli a suo carico potrà decidere di rottamarli tutti oppure solo alcuni di essi.

Nel caso invece, il contribuente avesse delle rateizzazioni i corso, per poter accedere alla rottamazione sarà necessario essere in regola con il pagamento di tutte le rate già scadute alla data 31/12/2016. In quest’ultimo caso le rate non ancora scadute saranno oggetto di Definizione Agevolata e ad esse saranno stornate le sanzione, gli interessi e gli aggi di riscossione.

E’ IMPORTANTE SOTTOLINEARE CHE SE SI RINUNCIA AD UNA RATEIZZAZIONE PER ACCEDERE ALLA ROTTAMAZIONE E POI NON SI RIESCE A RISPETTARE, CON PRECISIONE, LE SCADENZE DELLE RATE, SI PERDERA’ IL DIRITTO SIA ALLA ROTTAMAZIONE STESSA, SIA ALLA RATEIZZAZIONE ALLA QUALE NON SI POTRA’ PIU’ TORNARE.

Per quanto sopra si invitano tutti i soggetti interessati a prendere in considerazione questa possibilità al fine di poter beneficiare delle agevolazioni previste.

Lo studio resta a disposizione per qualunque chiarimento.

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RITENUTE D’ACCONTO E PRESTAZIONI A CONDOMINI

Vista la variegata serie di casi che si possono manifestare in relazione alle prestazioni svolte nei confronti dei condomini, si ritiene cosa utile fare un breve riepilogo delle varie casistiche così da poter gestire correttamente le differenti tipologie di prestazioni.

Anzitutto va precisato che il condominio assume la qualità di SOSTITUTO D’IMPOSTA ogni qualvolta in cui riceve delle prestazioni sia da parte di professionisti (avvocati, commercialisti, geometri, periti, ecc.), sia da parte di imprenditori, operanti sia sotto forma di ditta individuale che di società, che svolgano lavori edili, di giardinaggio, spurgo fognature, pulizie, manutenzione di impianti e qualunque altra tipologia di prestazione.

Il fatto di assume la qualità di SOSTITUTO D’IMPOSTA comporta l’obbligo di operare la RITENUTA D’ACCONTO su tutte le suddette prestazioni, tale ritenuta dovrà essere calcolata in ragione di diverse percentuali a seconda della tipologia di prestazione.

In particolare:

  • Le prestazioni erogate da professionisti quali avvocati, commercialisti, geometri, architetti, ingegneri, periti, ecc. dovranno essere assoggettate a ritenuta d’acconto in ragione del 20%;
  • Le prestazioni erogate da imprenditori, come ad esempio imprese di pulizia, giardinieri, elettricisti ed idraulici, ditte edili, ecc., dovranno essere assoggettate a ritenuta d’acconto in ragione del 4%.

In entrambi i casi sopracitati la ritenuta d’acconto dovrebbe essere specificatamente indicata in fattura in diminuzione del totale da pagare, la stessa, dopo essere stata trattenuta dal condominio, dovrà essere versata dallo stesso nei termini di legge e adeguatamente certificata al prestatore attraverso l’apposita modulistica.

Da quanto sopra sono invece esclusi i soggetti operanti nei regimi agevolati (regime dei Minimi e Regime Forfettario) avendo cura, il prestatore stesso, di informare l’amministratore con apposita citazione da riportare in fattura.

Caso completamente differente si manifesta quando la prestazione e resa al condominio nell’ambito di lavori per cui il condominio stesso, e quindi i condomini, applicheranno le detrazioni fiscali per la Ristrutturazione Edilizia e/o la Riqualificazione Energetica. In questo caso infatti, mentre le prestazioni professionali saranno sempre assoggettate a ritenuta d’acconto del 20% con le eccezioni sopra richiamate, per quanto riguarda le prestazioni rese dalle ditte che effettuano i lavori di manutenzione/ristrutturazione edilizia e/o riqualificazione energetica (quindi, in questo caso si tratterà di ditte operanti nel campo dell’edilizia e/o della termoidraulica) la ritenuta del 4% NON DOVRA’ ESSERE APPLICATA IN QUANTO LA STESSA SARA’ EFFETTUATA DIRETTAMENTE DALLA BANCA AL MOMENTO DELL’EFFETTUAZIONE DEL BONIFICO E SARA’ COMMISURATA NELLA PERCENTUALE DELL’8%. In questo caso la ditta NON DOVRA’ indicare nessuna ritenuta in fattura ed il condominio non sarà tenuto a nessun ulteriore adempimento, sarà infatti la stessa banca che ha trattenuto la ritenuta a versare la stessa all’Erario ed a fornire adeguata certificazione alla ditta.

Lo studio resta a disposizione per qualunque chiarimento.

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