ROTTAMAZIONE DEI RUOLI EQUITALIA

Con la presente si vogliono informare tutti i clienti dello studio che l’art. 6 del D.L. n. 193/2016, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017”, ha introdotto la Definizione Agevolata delle somme iscritte a ruolo (ROTTAMAZIONE DEI RUOLI). Questa normativa consente al soggetto interessato l’estinzione del debito evitando di corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora incluse nel ruolo e versando, quindi, solo ed esclusivamente l’imposta dovuta originariamente.

I ruoli ammessi alla rottamazione sono quelli consegnati ad Equitalia, dai rispettivi Enti impositori, dal 2000 fino a tutto il 2016, non saranno quindi rottamabili i ruoli presi in carico da Equitalia a partire del 2017.

I debiti sanabili sono tutti quelli fiscali e previdenziali (IVA, IRPEF, IRES, IRAP, INPS, ICI/IMU, ECC.) purché l’Ente impositore si sia avvalso di Equitalia per la sua riscossione.

Per poter accedere alla procedura di rottamazione sarà necessario presentare all’Agente della Riscossione una specifica domanda con il modello DA1 entro la data del 31/03/2017. A tutti i soggetti che avranno presentato la predetta domanda, entro la successiva data del 31/05/2017 Equitalia dovrà rispondere con una comunicazione attraverso la quale sarà indicata la somma dovuta, insieme ai relativi bollettini con le date di scadenza dei pagamenti. In caso di pagamento in un’unica rata la scadenza è fissata nel mese di luglio 2017, in caso di pagamento rateale le scadenze saranno le seguenti:

  • 1° rata a luglio 2017 (24% del dovuto);
  • 2° rata a settembre 2017 (23% del dovuto);
  • 3° rata a novembre 2017 (23% del dovuto);
  • 4° rata ad aprile 2018 (15% del dovuto);
  • 5° rata a settembre 2018 (15% del dovuto).

Nel caso in cui il contribuente avesse più ruoli a suo carico potrà decidere di rottamarli tutti oppure solo alcuni di essi.

Nel caso invece, il contribuente avesse delle rateizzazioni i corso, per poter accedere alla rottamazione sarà necessario essere in regola con il pagamento di tutte le rate già scadute alla data 31/12/2016. In quest’ultimo caso le rate non ancora scadute saranno oggetto di Definizione Agevolata e ad esse saranno stornate le sanzione, gli interessi e gli aggi di riscossione.

E’ IMPORTANTE SOTTOLINEARE CHE SE SI RINUNCIA AD UNA RATEIZZAZIONE PER ACCEDERE ALLA ROTTAMAZIONE E POI NON SI RIESCE A RISPETTARE, CON PRECISIONE, LE SCADENZE DELLE RATE, SI PERDERA’ IL DIRITTO SIA ALLA ROTTAMAZIONE STESSA, SIA ALLA RATEIZZAZIONE ALLA QUALE NON SI POTRA’ PIU’ TORNARE.

Per quanto sopra si invitano tutti i soggetti interessati a prendere in considerazione questa possibilità al fine di poter beneficiare delle agevolazioni previste.

Lo studio resta a disposizione per qualunque chiarimento.

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