Nuovi Obblighi Privacy 2018 – G.D.P.R.

Il 25 maggio 2018 entrerà in vigore il nuovo regolamento Privacy n. 679/2016.

Tutte le aziende dovranno adottare delle misure adeguate alle loro specifiche esigenze per mettersi in regola con la nuova normativa ed evitare sanzioni in caso di controlli.

I nuovi obblighi sono finalizzati al rafforzamento delle procedure di protezione dei dati rispetto a quelle che sono previste dalla attuale normativa uniformandole a quelle comunitarie.

Ogni azienda assume la veste di TITOLARE DEL TRATTAMENTO in quanto entra in contatto con i dati dei propri clienti, fornitori, dipendenti, ecc. ed in quanto conferisce ad altri soggetti (come ad esempio il commercialista o altri consulenti) la gestione e la lavorazione dei suddetti dati.

Ogni azienda dovrà quindi:
• Predisporre una documentazione adeguata che dimostri l’adozione di tutte le misure necessarie alla corretta gestione ed alla salvaguardia dei dati con i quali entra in contatto;
• Raccogliere da tutti i soggetti con i quali entra in contatto una adeguata autorizzazione al trattamento dei dati nella quale vengano descritte modalità e finalità del trattamento;
• Conferire, tramite mandato, l’incarico di trattare i suddetti dati ai soggetti a cui questo compito viene demandato (commercialista, software-house, ecc.);
• Aggiornare costantemente i dati e garantirne la salvaguardia e la protezione anche attraverso la dotazione di strumenti informatici adeguati e sicuri.

Ogni soggetto obbligato potrà mettere in atto tutti gli adempimenti necessari in maniera autonoma oppure avvalendosi dell’ausilio di aziende specializzate nel settore.

Vista l’importanza e la complessità dell’argomento lo studio offre il proprio supporto per la definizione delle operazioni da adottare per affrontare correttamente l’adempimento, siamo inoltre in grado di attivare una soluzione software particolarmente vantaggiosa per tutti gli assistiti che ne facessero richiesta.

Lo studio resta a disposizione per qualunque chiarimento.

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ASTE IMMOBILIARI – ASTE TELEMATICHE

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OBBLIGO DEL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA’ SULLE DICHIARAZIONI CON CREDITI SUPERIORI AD EURO 5.000

In riferimento alla prossima campagna di Dichiarazioni dei Redditi 2018 relativa all’annualità 2017 si informano tutti i contribuenti che l’Art. 3 del D.L. 50/2017 ha introdotto l’obbligo di apposizione del VISTO DI CONFORMITA’ sulla dichiarazione dei redditi da cui scaturisce un credito superiore ad Euro 5.000,00 (per singola imposta) affinché lo stesso possa essere utilizzato in compensazione orizzontale in F24 (ad esempio per compensare altre imposte, tributi e contributi).

Si ricorda che il VISTO DI CONFORMITA’ potrà essere rilasciato soltanto dai soggetti specificatamente abilitati ed iscritti in un apposito registro tenuto dall’Agenzia delle Entrate, e soltanto dopo la verifica della regolarità del credito e di tutta la documentazione da cui il credito stesso scaturisce.

Tra i soggetti abilitati al rilascio del VISTO DI CONFORMITA’ sono, certamente, i Dottori Commercialisti che hanno ottenuto l’iscrizione nel suddetto elenco dopo aver stipulato una specifica polizza assicurativa a garanzia della propria attività.

Il credito emergente da dichiarazioni dei redditi, per l’importo eccedente i 5.000 euro, NON POTRA’ ESSERE UTILIZZATO in compensazione se la dichiarazione non sarà provvista dell’asseverazione rappresentata dal visto di conformità.

Per quanto sopra si invitano tutti i contribuenti interessati da una simile eventualità ad effettuare le necessarie verifiche al fine di evitare sgradevoli inconvenienti.

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F24 E COMPENSAZIONI DEI CREDITI

In questo periodo dell’anno si concentrano gran parte delle scadenze fiscali ed i contribuenti, sia privati che titolari di partita IVA, sia società che persone fisiche, sono chiamati a versare un gran numero di imposte e tasse.

Lo strumento principale per effettuare tali versamenti è il Modello F24 il quale, negli ultimi mesi, ha subito diversi interventi rivolti a regolamentarne le modalità di trasmissione soprattutto in presenza di crediti utilizzati in compensazione.

Al fine di rendere più agevole l’individuazione della modalità di presentazione dell’F24 in base alla propria specifica situazione, si predispongono, SEMPLIFICANDO, le tabelle seguenti:

 

Tipologia di Versamento

Contribuente

Modalità di effettuazione

F24 a debito SENZA compensazioni

Privato SENZA Partita IVA

  •          Cartaceo presso banche o posta
  •          Internet Home Banking
  •          Telematico Entratel / Fisconline

TITOLARE di Partita IVA

  •          Internet Home Banking
  •          Telematico Entratel / Fisconline

 

Tipologia di Versamento

Contribuente

Modalità di effettuazione

F24 a debito CON compensazione parziale

Privato SENZA Partita IVA
  •   Internet Home Banking
  •   Telematico Entratel / Fisconline
TITOLARE di Partita IVA

ESCLUSIVAMENTE

Telematico Entratel / Fisconline

 

Tipologia di Versamento

Contribuente

Modalità di effettuazione

F24 con compensazione TOTALE

SALDO ZERO

Privato SENZA Partita IVA

ESCLUSIVAMENTE

Telematico Entratel / Fisconline

TITOLARE di Partita IVA

ESCLUSIVAMENTE

Telematico Entratel / Fisconline

 

Per quanto riguarda i soli titolari di partita IVA si precisa che i crediti derivati dal così detto BONUS RENZI, nonché quelli derivanti da rimborsi su assistenza fiscale (cioè i crediti relativi ai rimborsi sui 730 presentati dai propri dipendenti) NON SONO SOGGETTI all’obbligo del telematico Entratel/Fisconline. Quindi gli F24 contenti solo queste tipologie di credito potranno essere pagati anche attraverso i canali di Internet Banking, mentre se oltre a questi specifici crediti, nello stesso F24 saranno presenti anche crediti di altra natura (ad esempio IVA, IRPEF, IRES, ecc.) tornerà necessario avvalersi dei canali telematici Entratel / Fisconline.

In ultimo, in relazione alla possibilità per i soggetti privati di utilizzare la modalità cartacea con presentazione allo sportello di banche o uffici postali, si precisa che è stato abolito il limite di importo precedentemente fissato ad Euro 999,99, sarà quindi possibile effettuare queste operazione per qualsiasi importo e senza alcuna limitazione.

Lo studio resta a disposizione per qualunque chiarimento

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LIMITI ALL’USO DEL DENARO CONTANTE – SANZIONI IN ARRIVO

Si vuole ricordare a tutti i clienti dello studio, nonché a tutti i contribuenti, che l’attuale limite, fissato per Legge, nell’uso del denaro contante è di Euro 2.999,99. Questo significa che un’operazione (pagamento o incasso) per Euro 3.000,00 è già OLTRE SOGLIA è quindi VIETATA.

Le sanzione per la violazione di questo limite sono molto alte, possono arrivare fino al 40% dell’importo trasferito e sono rivolte sia a chi effettua il pagamento sia a chi lo riceve.

Va ricordato che il professionista incaricato di seguire la contabilità dell’azienda, nel caso in cui riscontri una violazione del suddetto limite DEVE OBBLIGATORIAMENTE EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE AL MINISTERO DELLE FINANZE.

Se il professionista omette di effettuare questa segnalazione è punito, anch’egli, con una sanzione che può arrivare fino al 30% dell’importo trasferito e non segnalato.

Per quanto sopra si invita a prestare la MASSIMA ATTENZIONE nell’effettuare operazioni in contanti sia come incasso sia come pagamento.

LO STUDIO È SPIACEVOLMENTE COSTRETTO A VIGILARE SUL RISPETTO DI QUESTO LIMITE E AD EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI OBBLIGATORIE IN CASO DI INFRAZIONE.

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TRUFFA False lettere Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con apposito comunicato stampa del 02/03/2017, rende noto che stanno arrivando via mail, ad ignari contribuenti, false comunicazioni con intestazione dell’Agenzia delle Entrate con le quali vengono richiesti pagamenti di imposte arretrate e minacciando che, in caso di mancato pagamento, la somma verrà prelevata forzatamente sul conto corrente a descrizione del quale viene allegato un file.

SI TRATTA DI UNA TRUFFA ED IL FILE NON VA APERTO

La mail va ignorata e immediatamente cancellata.

Si invita a prestare la massima attenzione.

Visualizza il Comunicata Stampa

ROTTAMAZIONE DEI RUOLI EQUITALIA

Con la presente si vogliono informare tutti i clienti dello studio che l’art. 6 del D.L. n. 193/2016, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017”, ha introdotto la Definizione Agevolata delle somme iscritte a ruolo (ROTTAMAZIONE DEI RUOLI). Questa normativa consente al soggetto interessato l’estinzione del debito evitando di corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora incluse nel ruolo e versando, quindi, solo ed esclusivamente l’imposta dovuta originariamente.

I ruoli ammessi alla rottamazione sono quelli consegnati ad Equitalia, dai rispettivi Enti impositori, dal 2000 fino a tutto il 2016, non saranno quindi rottamabili i ruoli presi in carico da Equitalia a partire del 2017.

I debiti sanabili sono tutti quelli fiscali e previdenziali (IVA, IRPEF, IRES, IRAP, INPS, ICI/IMU, ECC.) purché l’Ente impositore si sia avvalso di Equitalia per la sua riscossione.

Per poter accedere alla procedura di rottamazione sarà necessario presentare all’Agente della Riscossione una specifica domanda con il modello DA1 entro la data del 31/03/2017. A tutti i soggetti che avranno presentato la predetta domanda, entro la successiva data del 31/05/2017 Equitalia dovrà rispondere con una comunicazione attraverso la quale sarà indicata la somma dovuta, insieme ai relativi bollettini con le date di scadenza dei pagamenti. In caso di pagamento in un’unica rata la scadenza è fissata nel mese di luglio 2017, in caso di pagamento rateale le scadenze saranno le seguenti:

  • 1° rata a luglio 2017 (24% del dovuto);
  • 2° rata a settembre 2017 (23% del dovuto);
  • 3° rata a novembre 2017 (23% del dovuto);
  • 4° rata ad aprile 2018 (15% del dovuto);
  • 5° rata a settembre 2018 (15% del dovuto).

Nel caso in cui il contribuente avesse più ruoli a suo carico potrà decidere di rottamarli tutti oppure solo alcuni di essi.

Nel caso invece, il contribuente avesse delle rateizzazioni i corso, per poter accedere alla rottamazione sarà necessario essere in regola con il pagamento di tutte le rate già scadute alla data 31/12/2016. In quest’ultimo caso le rate non ancora scadute saranno oggetto di Definizione Agevolata e ad esse saranno stornate le sanzione, gli interessi e gli aggi di riscossione.

E’ IMPORTANTE SOTTOLINEARE CHE SE SI RINUNCIA AD UNA RATEIZZAZIONE PER ACCEDERE ALLA ROTTAMAZIONE E POI NON SI RIESCE A RISPETTARE, CON PRECISIONE, LE SCADENZE DELLE RATE, SI PERDERA’ IL DIRITTO SIA ALLA ROTTAMAZIONE STESSA, SIA ALLA RATEIZZAZIONE ALLA QUALE NON SI POTRA’ PIU’ TORNARE.

Per quanto sopra si invitano tutti i soggetti interessati a prendere in considerazione questa possibilità al fine di poter beneficiare delle agevolazioni previste.

Lo studio resta a disposizione per qualunque chiarimento.

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RITENUTE D’ACCONTO E PRESTAZIONI A CONDOMINI

Vista la variegata serie di casi che si possono manifestare in relazione alle prestazioni svolte nei confronti dei condomini, si ritiene cosa utile fare un breve riepilogo delle varie casistiche così da poter gestire correttamente le differenti tipologie di prestazioni.

Anzitutto va precisato che il condominio assume la qualità di SOSTITUTO D’IMPOSTA ogni qualvolta in cui riceve delle prestazioni sia da parte di professionisti (avvocati, commercialisti, geometri, periti, ecc.), sia da parte di imprenditori, operanti sia sotto forma di ditta individuale che di società, che svolgano lavori edili, di giardinaggio, spurgo fognature, pulizie, manutenzione di impianti e qualunque altra tipologia di prestazione.

Il fatto di assume la qualità di SOSTITUTO D’IMPOSTA comporta l’obbligo di operare la RITENUTA D’ACCONTO su tutte le suddette prestazioni, tale ritenuta dovrà essere calcolata in ragione di diverse percentuali a seconda della tipologia di prestazione.

In particolare:

  • Le prestazioni erogate da professionisti quali avvocati, commercialisti, geometri, architetti, ingegneri, periti, ecc. dovranno essere assoggettate a ritenuta d’acconto in ragione del 20%;
  • Le prestazioni erogate da imprenditori, come ad esempio imprese di pulizia, giardinieri, elettricisti ed idraulici, ditte edili, ecc., dovranno essere assoggettate a ritenuta d’acconto in ragione del 4%.

In entrambi i casi sopracitati la ritenuta d’acconto dovrebbe essere specificatamente indicata in fattura in diminuzione del totale da pagare, la stessa, dopo essere stata trattenuta dal condominio, dovrà essere versata dallo stesso nei termini di legge e adeguatamente certificata al prestatore attraverso l’apposita modulistica.

Da quanto sopra sono invece esclusi i soggetti operanti nei regimi agevolati (regime dei Minimi e Regime Forfettario) avendo cura, il prestatore stesso, di informare l’amministratore con apposita citazione da riportare in fattura.

Caso completamente differente si manifesta quando la prestazione e resa al condominio nell’ambito di lavori per cui il condominio stesso, e quindi i condomini, applicheranno le detrazioni fiscali per la Ristrutturazione Edilizia e/o la Riqualificazione Energetica. In questo caso infatti, mentre le prestazioni professionali saranno sempre assoggettate a ritenuta d’acconto del 20% con le eccezioni sopra richiamate, per quanto riguarda le prestazioni rese dalle ditte che effettuano i lavori di manutenzione/ristrutturazione edilizia e/o riqualificazione energetica (quindi, in questo caso si tratterà di ditte operanti nel campo dell’edilizia e/o della termoidraulica) la ritenuta del 4% NON DOVRA’ ESSERE APPLICATA IN QUANTO LA STESSA SARA’ EFFETTUATA DIRETTAMENTE DALLA BANCA AL MOMENTO DELL’EFFETTUAZIONE DEL BONIFICO E SARA’ COMMISURATA NELLA PERCENTUALE DELL’8%. In questo caso la ditta NON DOVRA’ indicare nessuna ritenuta in fattura ed il condominio non sarà tenuto a nessun ulteriore adempimento, sarà infatti la stessa banca che ha trattenuto la ritenuta a versare la stessa all’Erario ed a fornire adeguata certificazione alla ditta.

Lo studio resta a disposizione per qualunque chiarimento.

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