OBBLIGO DEL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA’ SULLE DICHIARAZIONI CON CREDITI SUPERIORI AD EURO 5.000

In riferimento alla prossima campagna di Dichiarazioni dei Redditi 2018 relativa all’annualità 2017 si informano tutti i contribuenti che l’Art. 3 del D.L. 50/2017 ha introdotto l’obbligo di apposizione del VISTO DI CONFORMITA’ sulla dichiarazione dei redditi da cui scaturisce un credito superiore ad Euro 5.000,00 (per singola imposta) affinché lo stesso possa essere utilizzato in compensazione orizzontale in F24 (ad esempio per compensare altre imposte, tributi e contributi).

Si ricorda che il VISTO DI CONFORMITA’ potrà essere rilasciato soltanto dai soggetti specificatamente abilitati ed iscritti in un apposito registro tenuto dall’Agenzia delle Entrate, e soltanto dopo la verifica della regolarità del credito e di tutta la documentazione da cui il credito stesso scaturisce.

Tra i soggetti abilitati al rilascio del VISTO DI CONFORMITA’ sono, certamente, i Dottori Commercialisti che hanno ottenuto l’iscrizione nel suddetto elenco dopo aver stipulato una specifica polizza assicurativa a garanzia della propria attività.

Il credito emergente da dichiarazioni dei redditi, per l’importo eccedente i 5.000 euro, NON POTRA’ ESSERE UTILIZZATO in compensazione se la dichiarazione non sarà provvista dell’asseverazione rappresentata dal visto di conformità.

Per quanto sopra si invitano tutti i contribuenti interessati da una simile eventualità ad effettuare le necessarie verifiche al fine di evitare sgradevoli inconvenienti.

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